Previdenza

Modulo TFR3: come funziona la scelta sulla previdenza complementare per i nuovi assunti

Il decreto del 4 settembre 2026 introduce il modulo TFR3 per le assunzioni dal 1° luglio: ecco cosa devono sapere lavoratori e datori di lavoro.

Pubblicato il 12/09/2026 · Aggiornato il 12/09/2026 · Redazione BancaLavoro
Lavoratrice in ufficio consulta documenti al computer, immagine illustrativa della scelta sul TFR
Lavoratrice in ufficio consulta documenti al computer, immagine illustrativa della scelta sul TFR

Il Ministero del Lavoro ha istituito il modulo TFR3, il documento destinato a rendere operativa la nuova disciplina sulla destinazione del TFR per alcune assunzioni nel settore privato. Il decreto interministeriale del 4 settembre 2026, pubblicato sul sito ministeriale il 9 settembre, riguarda i lavoratori di nuova assunzione con decorrenza successiva al 30 giugno 2026. La novità non elimina la possibilità di scegliere: rende però più strutturata l'informativa e collega la mancata scelta al meccanismo di adesione automatica alla previdenza complementare.

A chi si applica il modulo TFR3

Il modulo è pensato innanzitutto per i dipendenti del settore privato alla prima assunzione, esclusi i lavoratori domestici, con decorrenza dal 1° luglio 2026. La legge di Bilancio 2026 ha previsto per questa platea l'adesione automatica alla forma pensionistica collettiva individuata dagli accordi o dai contratti collettivi applicabili. Se nell'azienda esistono più forme compatibili, il decreto richiama quella alla quale aderisce il maggior numero di lavoratori, salvo un diverso accordo aziendale.

Il TFR3 serve anche per i lavoratori che non sono alla prima assunzione ma hanno già un'adesione alla previdenza complementare con versamento di tutto o parte del TFR. In questo caso la dichiarazione consente di indicare entro 60 giorni dalla nuova assunzione a quale forma destinare il TFR maturando. Per chi non ha già una posizione di questo tipo non opera invece, per il solo fatto di essere assunto, la stessa adesione automatica prevista per i neoassunti alla prima occupazione.

La finestra di 60 giorni

Il termine decorre dalla data di assunzione. Il lavoratore di prima assunzione può scegliere di conferire il TFR a una forma pensionistica complementare diversa da quella individuata automaticamente, oppure di non aderire e mantenere il TFR secondo il regime dell'articolo 2120 del Codice civile. La scelta può essere modificata in futuro, destinando il TFR maturando a un fondo pensione secondo le modalità previste.

La scadenza non va confusa con un termine per presentare una domanda all'INPS. Il TFR3 è una dichiarazione che passa dal rapporto tra lavoratore e datore di lavoro. Il dipendente deve ricevere l'informativa, compilare l'opzione coerente con la propria situazione e conservare la copia rilasciata dall'azienda. Il decreto prevede che il modulo digitale potrà essere compilato online e notificato al datore di lavoro quando il Ministero renderà note data e modalità tecniche. Fino a quel momento occorre attenersi alle istruzioni ufficiali e alla modulistica resa disponibile.

Cosa contiene il TFR3

Il modello documenta anzitutto che il datore ha fornito le informazioni richieste: accordi e contratti collettivi applicabili, forma pensionistica destinataria dell'adesione automatica, funzionamento del meccanismo, facoltà esercitabili entro 60 giorni e alternative per la destinazione del TFR. Contiene poi la dichiarazione sulla prima assunzione o sulla posizione previdenziale già esistente.

Nella sezione dedicata ai nuovi assunti sono previste, in sintesi, quattro strade: aderire alla forma individuata automaticamente, rinunciare al contributo del lavoratore quando ricorrono le condizioni legate alla retribuzione annua lorda e all'assegno sociale, scegliere esplicitamente un altro fondo oppure non conferire il TFR alla previdenza complementare. La quota trasferibile può essere diversa dal 100% solo quando lo consentono l'accordo o il contratto collettivo di riferimento; l'eventuale quota residua resta regolata dalle norme sul TFR.

Quando partono i versamenti

Se scade il termine senza una scelta diversa, l'adesione automatica decorre dalla data di prima assunzione. Il datore comunica l'adesione alla forma pensionistica di destinazione e inizia i versamenti dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni. I versamenti devono però comprendere quanto dovuto dalla data di prima assunzione, secondo le regole richiamate nel modulo. In assenza di una forma prevista dagli accordi o dai contratti collettivi, il decreto rinvia alla forma pensionistica complementare residuale individuata dalla disciplina vigente.

Il meccanismo può avere effetti anche sulla contribuzione a carico del lavoratore e dell'impresa, nella misura stabilita dagli accordi applicabili. Per questo la scelta non dovrebbe essere trattata come un semplice adempimento amministrativo: prima di firmare è utile verificare il contratto collettivo, il fondo indicato e le conseguenze sulla quota di TFR e sui contributi.

Indicazioni pratiche per lavoratori e aziende

Chi è stato assunto dal 1° luglio 2026 dovrebbe chiedere all'ufficio del personale quale sia la data di decorrenza registrata, quale contratto collettivo si applichi e quale fondo sia stato individuato. È prudente segnare la scadenza dei 60 giorni, chiedere copia dell'informativa e del TFR3 compilato e non firmare una sezione non riferita alla propria posizione. In caso di dubbi sulla convenienza o sulla fiscalità, il confronto con un patronato, un consulente del lavoro o il fondo pensione è preferibile a una scelta basata su informazioni generiche.

L'azienda deve predisporre un processo tracciabile: informativa consegnata, modulo ricevuto, copia restituita al dipendente, verifica della scadenza, comunicazione al fondo e calcolo degli arretrati eventualmente dovuti dalla data di assunzione. Il datore deve inoltre conservare la dichiarazione e rilasciarne copia al lavoratore. Le modalità digitali non sono ancora automaticamente operative solo perché il decreto istituisce il modello: bisogna attendere l'avviso ministeriale e le successive istruzioni tecniche.

Il modulo TFR3, quindi, non introduce una scadenza uguale per tutti: il conteggio parte da ciascuna data di assunzione. La verifica decisiva, per ogni caso concreto, resta quella del contratto collettivo applicato e delle comunicazioni ufficiali del Ministero. Articolo verificato il 12 settembre 2026.

Fonti