Ex Fondo telefonici, l’INPS chiarisce chi può accedere all’assegno straordinario
La circolare INPS n. 101 estende l’assegno straordinario ai lavoratori con contribuzione nell’ex Fondo speciale telefonici e chiarisce domanda, requisiti e controlli.
L’INPS ha chiarito l’accesso all’assegno straordinario del Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni per i lavoratori che hanno contribuzione accreditata nell’ex Fondo speciale telefonici. La novità è contenuta nella circolare n. 101 del 23 settembre 2026, richiamata dall’Istituto in una comunicazione pubblicata il 24 settembre.
Il chiarimento interessa soprattutto le persone impiegate nel settore delle telecomunicazioni che stanno valutando un’uscita accompagnata verso la pensione. Non si tratta di una nuova pensione e non basta aver lavorato in passato per un’azienda telefonica: l’accesso dipende dalla posizione contributiva, dall’accordo di esodo e dalla maturazione dei requisiti pensionistici entro il periodo previsto.
Che cosa cambia per l’ex Fondo telefonici
L’ex Fondo speciale telefonici è stato soppresso dal 1° gennaio 2000 ed è oggi una gestione contabile separata del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti. Secondo l’INPS, la contribuzione presente in quella gestione può essere considerata per verificare il diritto all’assegno straordinario del fondo di solidarietà della filiera. L’estensione arriva dopo i chiarimenti del Ministero del Lavoro e serve a evitare trattamenti diversi tra lavoratori dello stesso settore.
Il punto centrale è che il lavoratore ancora iscritto all’ex Fondo può accedere all’assegno quando il diritto alla pensione si perfeziona utilizzando la sola contribuzione accreditata in quella gestione. Se invece per raggiungere il requisito occorre valorizzare anche periodi presenti in altre gestioni, compreso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, l’INPS indica il ricorso agli istituti di ricongiunzione previsti dalle leggi 29 del 1979 e 45 del 1990.
La verifica va quindi fatta sulla storia assicurativa individuale e non soltanto sul settore in cui si è lavorato. La presenza di contributi in più gestioni può cambiare il percorso utilizzabile e i documenti da produrre.
Durata, uscita e requisiti pensionistici
L’assegno straordinario presuppone la cessazione del rapporto di lavoro. Entro il periodo massimo di fruizione, fissato in 60 mesi, devono maturare i requisiti per la pensione anticipata o per la pensione di vecchiaia, considerando la prima decorrenza utile e, quando prevista, la finestra mobile. L’assegno accompagna dunque il lavoratore nel periodo tra la fine del rapporto e l’accesso alla pensione, secondo l’accordo e le regole del fondo.
La circolare segnala anche un limite specifico: la domanda non può essere accolta per la pensione anticipata se il lavoratore è già titolare di assegno ordinario di invalidità oppure ne ha già presentato richiesta. Questo controllo deve essere svolto prima di impostare il piano di esodo, perché un requisito non verificato può rendere impraticabile l’operazione.
L’assegno non equivale a un’indennità liberamente richiedibile dal singolo dipendente. L’iniziativa parte dal datore di lavoro e rientra nella procedura del fondo di solidarietà, con la verifica della posizione contributiva e della pensione di riferimento.
Come si presenta la domanda
La domanda deve essere presentata esclusivamente dal datore di lavoro, online, attraverso il Portale prestazioni esodo dell’INPS. L’invio può avvenire dal primo giorno del mese in cui cessa il rapporto di lavoro. Prima della trasmissione, l’azienda deve compilare e sottoscrivere il modello cartaceo AP160, che deve essere firmato anche dal lavoratore e conservato dal datore di lavoro.
Il datore deve verificare i requisiti sulla base dell’anzianità contributiva complessiva e della documentazione fornita dal dipendente. Tra i documenti utili rientra l’Estratto conto certificativo, noto come ECOCERT, che consente di controllare periodi, gestioni e contribuzione registrata. La verifica non sostituisce gli accertamenti dell’INPS, ma riduce il rischio di costruire un piano su dati incompleti.
Nella procedura il datore deve inoltre indicare se l’assegno è finalizzato al pensionamento a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti oppure dell’ex Fondo speciale telefonici. La distinzione è essenziale perché collega l’uscita alla gestione contributiva utilizzata per maturare la pensione.
Indicazioni pratiche per lavoratori e aziende
Chi lavora o ha lavorato nel comparto telefonico e riceve una proposta di esodo dovrebbe chiedere una ricostruzione aggiornata della posizione assicurativa, verificando in quale gestione risultano i contributi e se servono periodi esterni all’ex Fondo. È prudente confrontare l’ECOCERT con la documentazione personale e chiedere chiarimenti all’azienda o a un patronato prima di firmare.
Le aziende, invece, devono coordinare accordo di esodo, cessazione, modello AP160, domanda telematica e flusso UNIEMENS. La circolare fornisce anche indicazioni sulla contribuzione correlata all’assegno e sulla compilazione dei flussi. Per questo la procedura non dovrebbe essere trattata come una semplice pratica amministrativa: la data di cessazione, la pensione obiettivo e la gestione contributiva devono essere coerenti.
La comunicazione INPS del 24 settembre non indica una scadenza generale per presentare le domande. La domanda va collegata alla singola cessazione e alla procedura aziendale. Prima di assumere decisioni, è quindi necessario consultare la circolare n. 101, il Portale prestazioni esodo e la propria posizione contributiva aggiornata. Le regole descritte si riferiscono al chiarimento pubblicato dall’INPS il 24 settembre 2026; eventuali accordi aziendali possono prevedere passaggi e tempistiche ulteriori.