Formazione

Certificazione delle competenze, cosa cambia con il nuovo registro SFeRA

La Circolare 7/2026 anticipa gli standard del registro SFeRA: percorsi, frequenze e attestazioni dovranno diventare dati interoperabili e portabili.

Pubblicato il 28/07/2026 · Aggiornato il 28/07/2026 · Redazione BancaLavoro
Laboratorio informatico usato per attivita di formazione e aggiornamento professionale
Laboratorio informatico usato per attivita di formazione e aggiornamento professionale

Certificazione delle competenze, cosa cambia con il nuovo registro SFeRA

La certificazione delle competenze entra in una fase piu concreta. Con la Circolare n. 7 del 1 luglio 2026, pubblicata nella sezione normativa del Ministero del Lavoro, l'amministrazione ha anticipato le specifiche tecnico amministrative che serviranno ad adeguare i sistemi informativi dei soggetti chiamati ad alimentare SFeRA, il Sistema informativo della formazione e registro attestazioni.

La novita non e un obbligo immediato per chi frequenta un corso, ne cambia da sola le regole gia in vigore sulla validazione delle competenze. E pero un passaggio operativo importante, perche prepara la trasformazione delle attestazioni da documenti isolati a dati strutturati, verificabili e riutilizzabili nei servizi per il lavoro. Il Ministero collega SFeRA al Fascicolo elettronico del lavoratore, al Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro e, in prospettiva, agli strumenti nazionali di portafoglio digitale, inclusa l'area personale dell'IT-Wallet.

Per lavoratori, disoccupati e imprese il punto pratico e questo: se il sistema andra a regime come previsto, una parte delle esperienze formative finanziate o autorizzate potra essere registrata in modo piu uniforme, con dati su percorso, frequenza ed esito. Per gli enti che progettano formazione, invece, la circolare indica quali informazioni iniziare a mappare nei propri archivi.

Che cos'e SFeRA e perche riguarda il lavoro

SFeRA viene descritto dal Ministero come la base informativa nazionale per raccogliere, gestire, conservare e rendere interoperabili le informazioni sui percorsi formativi e sulle attestazioni rilasciate agli individui negli ambiti di competenza del Ministero del Lavoro. Non riguarda l'istruzione scolastica e universitaria, ma il perimetro delle politiche del lavoro, della formazione continua e dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze.

Il riferimento normativo e il Decreto ministeriale 9 luglio 2024, n. 115, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 agosto 2024. Quel decreto disciplina i servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze relative alle qualificazioni di titolarita del Ministero del Lavoro. La circolare del 2026 non sostituisce il decreto istitutivo di SFeRA, che dovra arrivare con regole definitive, ma anticipa il tracciato logico dei dati che gli enti dovranno saper gestire.

L'obiettivo dichiarato e ridurre duplicazioni informative, migliorare la qualita dei dati e rendere piu semplice lo scambio tra sistemi pubblici e soggetti conferenti. In termini pratici significa passare da attestati spesso conservati in archivi separati a informazioni leggibili da sistemi diversi, con identificativi, classificazioni e metadati coerenti.

Chi dovra adeguare i sistemi informativi

I destinatari della circolare sono i soggetti titolari delegati indicati dal decreto ministeriale del 2024. Il primo gruppo comprende i fondi interprofessionali per la formazione continua e i fondi bilaterali per la formazione e l'integrazione del reddito, per le competenze acquisite negli interventi da loro promossi. Il secondo e Unioncamere, per gli ambiti attribuiti alle camere di commercio. Il terzo e Sviluppo Lavoro Italia, per iniziative e programmi riconducibili al Ministero del Lavoro o a suoi enti vigilati o convenzionati, comprese misure di mobilita transnazionale e inclusione socio-lavorativa degli stranieri, oltre agli ambiti collegati alla legge sulle professioni non organizzate.

Questi soggetti sono invitati ad avviare un'analisi di coerenza tra i sistemi esistenti e le specifiche anticipate. La circolare chiede di verificare la disponibilita dei dati, mappare le informazioni presenti e quelle mancanti, progettare le funzionalita per produrre i tracciati, controllare la qualita dei dati anagrafici, definire identificativi univoci dei percorsi e individuare referenti tecnici e amministrativi per le interlocuzioni successive con il Ministero.

Le tre schede: percorso, frequenza, attestazione

Il cuore operativo della circolare e la struttura informativa in tre schede. La Scheda percorso dovra identificare in modo univoco il corso o l'esperienza di apprendimento e raccogliere informazioni su titolarita, ente coinvolto, durata, obiettivi, modalita di valutazione e tipologia di attestazione. E una base utile anche per confrontare percorsi simili e capire quali risultati di apprendimento vengono promessi.

La Scheda frequenza riguarda invece il singolo individuo. Dovra collegare persona e percorso, registrando avvio, svolgimento, conclusione, stato del percorso, frequenza effettiva e modalita formative. La circolare precisa che la scheda deve essere univoca rispetto alla combinazione tra identificativo del percorso, identificativo dell'individuo e stato del percorso, cosi da evitare duplicazioni.

La Scheda attestazione registra l'esito: tipologia di attestazione, programma associato, enti finanziatori, obiettivi di apprendimento e riferimenti alle classificazioni previste. Qui entra in gioco anche l'Atlante del lavoro e delle qualificazioni, che la circolare richiama per ADA, risultati attesi, attivita, qualificazioni e livelli.

Tempi indicativi e nessun obbligo immediato

Un passaggio da leggere con attenzione riguarda le tempistiche. Nelle more del decreto istitutivo, la circolare anticipa che i sistemi dovranno essere predisposti per conferimenti periodici e aggiornamenti tempestivi su avvio dei percorsi, variazioni, conclusione, frequenza individuale e rilascio delle attestazioni.

Il testo indica una cadenza giornaliera e comunque il limite di quindici giorni per il conferimento dei dati dall'avvio dei percorsi o dalle variazioni successive, fino al completamento con le attestazioni. Per percorsi sotto le trenta ore o sotto le due settimane, e per la formazione sulla sicurezza prevista dal decreto legislativo 81/2008, l'invio potra avvenire anche in un'unica soluzione entro quindici giorni dalla conclusione. La stessa logica giornaliera, con limite di quindici giorni dall'avvio della frequenza, viene richiamata per i percorsi collegati a un patto di servizio personalizzato.

La parte finale e altrettanto importante: la circolare non introduce obblighi immediati di conferimento e non modifica la disciplina vigente. Le modalita operative, la decorrenza, le procedure di accreditamento, le regole definitive di interoperabilita e le specifiche sul trattamento dei dati personali arriveranno con il decreto istitutivo di SFeRA e con la documentazione tecnica successiva.

Cosa conviene fare a candidati, lavoratori e aziende

Per chi frequenta corsi finanziati, percorsi di politica attiva o attivita di aggiornamento professionale, il consiglio pratico e conservare attestati, programmi, registri di frequenza e documenti di valutazione. Anche se SFeRA non e ancora operativo, la direzione e chiara: i dati sulla formazione diventeranno piu verificabili e piu collegati ai servizi per il lavoro. Avere documentazione ordinata aiutera a ricostruire il percorso se un ente dovra riallineare informazioni pregresse o integrare archivi.

Chi cerca lavoro dovrebbe controllare che gli attestati riportino elementi essenziali: denominazione del percorso, ente erogatore, durata, periodo di svolgimento, competenze o risultati di apprendimento, eventuale valutazione finale e riferimenti al programma finanziatore. Sono informazioni gia utili nel curriculum e nei colloqui, ma diventeranno ancora piu importanti se dovranno essere trasformate in dati interoperabili.

Per le aziende che usano fondi interprofessionali o piani formativi, la priorita e chiedere ai propri provider come stanno gestendo anagrafiche, frequenze, esiti e attestazioni. La qualita del dato non e un dettaglio amministrativo: un percorso registrato male puo rendere meno spendibile la formazione fatta dai lavoratori e puo complicare il monitoraggio dei piani.

Per enti di formazione, fondi e soggetti delegati, il lavoro da avviare e piu tecnico. Servono identificativi stabili dei percorsi, regole chiare per modifiche e cancellazioni, dati anagrafici coerenti con ANPR dove richiesto, classificazioni aggiornate e una progettazione orientata all'interoperabilita. La circolare segnala anche il superamento di logiche solo documentali: le attestazioni dovranno essere associate a tracciati digitali aperti, firmati o sigillati elettronicamente secondo le regole che saranno definite.

La data da segnare e quindi il 1 luglio 2026, giorno della circolare, non come avvio degli obblighi per tutti, ma come punto di partenza per preparare banche dati e processi. Per candidati e lavoratori il beneficio atteso e una maggiore portabilita delle competenze. Per imprese ed enti, il costo organizzativo sara anticipare pulizia, standardizzazione e governo dei dati formativi prima che SFeRA entri davvero in esercizio.

Fonti