Certificato di malattia, l’INPS estende la tutela al giorno precedente anche per la visita ambulatoriale
La circolare INPS n. 92 del 4 settembre 2026 amplia il riconoscimento del giorno precedente al certificato: vale anche quando il medico visita il lavoratore in ambulatorio.
La regola per il certificato di malattia cambia su un punto concreto ma importante. Con la circolare n. 92 del 4 settembre 2026, adottata d’intesa con il Ministero del Lavoro, l’INPS ha esteso al caso della visita ambulatoriale la possibilità di riconoscere come inizio della malattia il giorno immediatamente precedente alla data di rilascio del certificato. Prima, questa tutela era riconosciuta soltanto quando il medico curante effettuava una visita domiciliare.
Che cosa ha chiarito l’INPS
Il certificato medico deve indicare l’incapacità temporanea al lavoro e, di norma, viene emesso il primo giorno dell’evento. La data di inizio è rilevante per il conteggio del periodo di carenza, per le percentuali dell’indennità e per la durata massima della tutela previdenziale.
L’orientamento precedente consentiva di retrodatare l’inizio di un solo giorno soltanto se il medico aveva svolto una visita a domicilio e aveva valorizzato nel certificato la dichiarazione sull’effettivo esordio della malattia. La stessa possibilità non era invece ammessa quando il lavoratore veniva visitato nello studio del medico.
La circolare aggiorna questa distinzione. Dal momento della sua pubblicazione, il giorno precedente può essere riconosciuto anche se la visita è avvenuta in ambulatorio, purché siano rispettate le condizioni previste. L’obiettivo indicato dall’Istituto è uniformare il trattamento dei lavoratori in una situazione in cui gli accessi in studio sono sempre più spesso programmati e il medico può non riuscire a visitare il paziente a domicilio entro il giorno successivo alla chiamata.
Le condizioni da rispettare
L’estensione non equivale a una retrodatazione libera del certificato. Il giorno indicato come inizio della malattia non può essere anteriore di oltre un giorno rispetto alla data di redazione del certificato. In altri termini, la regola riguarda esclusivamente il giorno immediatamente precedente.
Inoltre, il giorno precedente non deve essere un giorno festivo infrasettimanale né il sabato o la domenica. Per queste giornate, precisa l’INPS, il lavoratore deve rivolgersi al servizio di continuità assistenziale. Restano quindi centrali la valutazione clinica del medico e la corretta compilazione del certificato: l’estensione opera alle stesse condizioni già previste per la visita domiciliare.
La novità riguarda il riconoscimento previdenziale dell’assenza e non modifica gli obblighi di comunicazione verso il datore di lavoro. Il lavoratore deve continuare a informare tempestivamente l’azienda secondo le regole applicate nel rapporto e nel contratto collettivo, oltre a rendere disponibile il numero di protocollo del certificato quando richiesto.
Perché la data di inizio è importante
Il primo giorno dell’evento non è un dettaglio amministrativo. Per molti lavoratori i primi tre giorni costituiscono il periodo di carenza, durante il quale l’indennità previdenziale non viene normalmente corrisposta dall’INPS, mentre la disciplina economica può dipendere dal contratto collettivo e dal datore di lavoro. Una data di inizio corretta incide anche sulla continuità dell’evento, sul calcolo dei periodi assistibili e sugli eventuali controlli.
La nuova indicazione riduce una differenza legata soltanto al luogo della visita. Un lavoratore visitato in studio può ora essere trattato, sotto questo profilo, come uno visitato a domicilio, senza trasformare il certificato in una dichiarazione automatica dell’assenza del giorno precedente.
Che cosa devono fare lavoratori e aziende
Per il lavoratore, il passaggio pratico è verificare che il medico abbia indicato correttamente la data di inizio e che il certificato telematico sia stato trasmesso. Se la visita avviene in ambulatorio e i sintomi sono iniziati il giorno prima, è opportuno segnalare questa circostanza al medico, lasciando a lui la valutazione sanitaria e la compilazione del documento. Non bisogna confondere la data della chiamata, quella della visita e quella di inizio della malattia.
Per l’azienda, la modifica richiede attenzione alla gestione delle assenze e dei flussi informativi. Il controllo deve partire dai dati del certificato telematico e dalle regole contrattuali applicabili, senza introdurre una distinzione automatica basata sul fatto che la visita sia stata domiciliare o ambulatoriale. In caso di dubbi sulla retribuzione dei primi giorni, è necessario verificare il CCNL e le procedure interne, perché l’indennità previdenziale e il trattamento economico a carico dell’azienda non sono la stessa cosa.
Una tutela più uniforme, con limiti precisi
La circolare INPS n. 92 non cambia la procedura generale per ottenere il certificato e non elimina il requisito della valutazione medica. Interviene su una disparità applicativa: dal 4 settembre 2026, il giorno immediatamente precedente può essere riconosciuto anche dopo una visita in ambulatorio, ma solo entro il limite di un giorno e nel rispetto delle regole sui festivi e sul fine settimana.
Chi si assenta deve quindi continuare a muoversi rapidamente, contattare il medico e comunicare l’assenza al datore di lavoro. Le aziende, invece, devono aggiornare le istruzioni rivolte agli uffici del personale per evitare che una visita ambulatoriale venga considerata, da sola, un motivo per negare il riconoscimento del giorno precedente quando il certificato rispetta le condizioni dell’INPS.