Previdenza

Assegno unico, nuove regole per chi lavora in Italia e vive in un altro Paese UE

Dal 2026 l’Assegno unico può riguardare anche figli residenti in un altro Paese UE e lavoratori europei non residenti in Italia: requisiti, periodi e controlli.

Pubblicato il 07/09/2026 · Aggiornato il 07/09/2026 · Redazione BancaLavoro
Famiglia europea in un parco, immagine rappresentativa della mobilità familiare e lavorativa nell’Unione europea
Famiglia europea in un parco, immagine rappresentativa della mobilità familiare e lavorativa nell’Unione europea

L’Assegno unico e universale (AUU) si apre a una platea più ampia di famiglie con legami di lavoro e residenza tra diversi Paesi europei. Con la circolare INPS 24 luglio 2026, n. 81, e l’aggiornamento pubblicato dall’Istituto il 3 settembre, diventano operative le regole introdotte dal decreto-legge 19/2026 e confermate dalla legge 50/2026. La novità interessa soprattutto chi lavora in Italia senza avere qui la residenza e chi mantiene i figli in un altro Stato dell’Unione europea.

Figli residenti in un altro Paese UE

Il primo cambiamento riguarda il figlio residente in un altro Stato membro dell’Unione europea. Se il figlio è fiscalmente a carico secondo la normativa italiana, può essere considerato beneficiario dell’Assegno unico ai fini del riconoscimento della prestazione. Non cambia, però, la composizione del nucleo familiare rilevante per l’ISEE: l’estensione amplia la platea dei figli per cui può essere chiesto l’assegno, ma non modifica automaticamente il calcolo dell’indicatore.

Per una famiglia con un genitore che lavora in Italia e figli che vivono, per esempio, in un altro Paese UE, questo significa che la residenza estera del figlio non è più, da sola, un ostacolo alla domanda. Restano necessari gli altri requisiti previsti dalla disciplina e la documentazione utile a dimostrare il rapporto familiare e il carico fiscale.

La regola per i lavoratori non residenti

La seconda novità riguarda i cittadini di altri Paesi UE che lavorano in Italia ma non vi risiedono. In questo caso l’assegno non viene riconosciuto indistintamente per tutti i dodici mesi: segue la durata effettiva dell’attività lavorativa svolta nel nostro Paese. Un rapporto iniziato o terminato nel corso dell’anno produce quindi una prestazione collegata al periodo in cui il lavoro italiano è stato effettivamente svolto.

La regola è particolarmente rilevante per lavoratori frontalieri, stagionali o con contratti di durata limitata. Prima di presentare la domanda è utile ricostruire con precisione date di assunzione, eventuali cessazioni e periodi coperti dalla contribuzione italiana. La prestazione va coordinata con le regole europee che stabiliscono quale Stato è competente per le prestazioni familiari: non è possibile sommare automaticamente trattamenti riferiti allo stesso periodo.

Requisiti collegati al lavoro

L’aggiornamento elimina, in una delle ipotesi previste, la necessità di possedere il diritto di soggiorno o il diritto di soggiorno permanente. Il requisito può essere soddisfatto anche con un contratto di lavoro subordinato oppure con un’attività autonoma che comporti l’iscrizione a una gestione previdenziale obbligatoria italiana, a condizione che i contributi siano regolari.

Questo passaggio non equivale a un accesso automatico per chiunque lavori occasionalmente in Italia. La posizione deve rientrare nelle condizioni previste dalla normativa e l’attività deve essere documentabile. Per i casi transfrontalieri, la verifica della competenza italiana e degli eventuali trattamenti esteri resta decisiva.

Domanda, rinnovo e periodo transitorio

Per chi lavora in Italia senza risiedervi, la domanda deve riferirsi al periodo di svolgimento dell’attività lavorativa e deve essere rinnovata ogni anno a partire dal 1° marzo. La data non va confusa con un termine unico valido per tutte le situazioni: il richiedente deve indicare correttamente il periodo lavorato e mantenere aggiornati i dati della domanda.

Le domande presentate dal 21 aprile 2026, data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, sono state definite in via provvisoria mentre i sistemi informatici venivano adeguati. L’INPS ha previsto verifiche sugli importi mensili a partire da maggio 2026. In base all’esito, le somme possono essere confermate, ricalcolate, integrate con un credito oppure recuperate se risultano indebitamente pagate.

Cosa controllare prima di inviare la richiesta

Per lavoratori e famiglie, il percorso pratico può partire da quattro verifiche:

1. controllare il periodo esatto di lavoro soggetto alla legislazione italiana;
2. verificare la residenza del figlio e il suo eventuale carico fiscale secondo le regole italiane;
3. raccogliere i dati del nucleo familiare e la documentazione necessaria per l’ISEE, ricordando che la residenza estera del figlio non modifica da sola la composizione del nucleo;
4. indicare eventuali prestazioni familiari già richieste o pagate da un altro Stato UE.

La domanda e gli aggiornamenti vanno gestiti attraverso i canali INPS. Nei casi con più Paesi coinvolti, un patronato o un consulente può aiutare a ricostruire la legislazione applicabile, ma non sostituisce la verifica dei dati dichiarati dal richiedente. Per le aziende che impiegano lavoratori non residenti, è utile consegnare al dipendente una certificazione chiara delle date del rapporto e dei periodi contributivi: non determina il diritto all’AUU, ma facilita la corretta istruttoria.

La novità, quindi, non introduce un bonus legato al settore o alla professione. Rende più coerente la prestazione con la mobilità del lavoro europeo, collegando il diritto alla situazione familiare e, per i non residenti, alla durata effettiva dell’attività svolta in Italia. La data di verifica delle informazioni è il 7 settembre 2026.

Fonti