Accompagnamento alla pensione, le nuove indicazioni INPS per chi non aveva contributi nel 1995
La circolare INPS 104 del 29 settembre chiarisce come liquidare l’assegno di accompagnamento alla pensione per gli assicurati senza anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.
La circolare INPS numero 104 del 29 settembre 2026 aggiorna le istruzioni per la liquidazione delle prestazioni di accompagnamento alla pensione destinate agli assicurati che, al 31 dicembre 1995, non avevano anzianità contributiva. Il documento riguarda sia l’assegno previsto dalla legge 92 del 2012, noto anche come esodo Fornero, sia l’assegno straordinario erogato dai Fondi di solidarietà bilaterali.
La novità interessa soprattutto aziende, lavoratori e consulenti che stanno progettando un’uscita accompagnata dal reddito fino alla maturazione della pensione. Non introduce una pensione nuova e non autorizza da sola l’accesso alla prestazione: riordina invece i criteri di liquidazione alla luce dei requisiti pensionistici che si applicheranno negli anni successivi.
A chi si applicano le istruzioni
Il perimetro indicato dall’INPS è quello degli assicurati privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995. La condizione va verificata sulla posizione assicurativa individuale e non può essere sostituita da una semplice stima del datore di lavoro. La circolare si rivolge alle strutture dell’Istituto e agli enti coinvolti, ma contiene indicazioni utili anche per chi valuta un accordo di esodo o una prestazione del Fondo di solidarietà.
L’accompagnamento è una prestazione ponte: il lavoratore riceve un assegno fino al raggiungimento del primo requisito utile per la pensione indicato nell’accordo e nella disciplina applicabile. Per questo la decorrenza e la durata non si possono ricavare soltanto dall’età anagrafica. Servono l’estratto conto, la storia contributiva, il tipo di prestazione e la data prevista per la pensione.
Quali requisiti pensionistici entrano nel calcolo
La circolare richiama le prestazioni finalizzate al raggiungimento della pensione di vecchiaia o della pensione anticipata. Per gli assicurati senza contribuzione al 31 dicembre 1995, l’INPS riepiloga anche i requisiti che saranno necessari nelle finestre future. Dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027, per esempio, il requisito anagrafico della pensione di vecchiaia viene indicato in 67 anni e un mese; dal 2028 sale a 67 anni e tre mesi, con gli adeguamenti successivi alla speranza di vita secondo le regole richiamate nel documento.
Per la pensione anticipata ordinaria, la tabella della circolare indica 42 anni e 11 mesi di contribuzione per gli uomini e 41 anni e 11 mesi per le donne nel 2027. Nel 2028 i valori diventano rispettivamente 43 anni e un mese e 42 anni e un mese. Sono dati da leggere come requisiti della prestazione pensionistica futura, non come condizioni sufficienti per ottenere automaticamente l’assegno di accompagnamento.
Il documento considera inoltre la pensione anticipata contributiva, con il requisito anagrafico e contributivo previsto per chi rientra nel sistema contributivo. Dal 2027 e dal 2028 anche questi parametri cambiano secondo la tabella pubblicata dall’Istituto. La verifica va quindi fatta sulla posizione del singolo assicurato e sulla prestazione di accompagnamento concretamente richiesta.
Cosa cambia per aziende e lavoratori
Per le imprese che utilizzano un accordo di esodo, la data di fine dell’assegno deve essere coerente con il primo momento in cui il lavoratore può conseguire la pensione. Un errore nella stima può produrre un periodo scoperto o una durata maggiore del previsto. Prima di firmare, è utile confrontare l’accordo con l’estratto conto certificativo e con le indicazioni della sede INPS competente.
Per i lavoratori, la circolare conferma l’importanza di distinguere tra diritto alla prestazione ponte e diritto alla pensione. L’assegno di accompagnamento non equivale a una liquidazione immediata della pensione e la sua durata dipende dal requisito pensionistico preso a riferimento. Anche eventuali periodi contributivi mancanti, riscatti o ricongiunzioni possono incidere sulla data finale.
Nel caso dei Fondi di solidarietà bilaterali, bisogna considerare anche le regole del Fondo, l’accordo collettivo e le procedure con cui il datore di lavoro presenta la domanda. La circolare INPS fornisce il quadro interpretativo generale, ma non sostituisce gli adempimenti previsti dal singolo Fondo.
La verifica pratica prima della domanda
Il primo passo è scaricare l’estratto conto contributivo e controllare che non risultino periodi sovrapposti, vuoti o classificazioni errate. Il secondo è verificare la condizione al 31 dicembre 1995. Il terzo consiste nel confrontare la data stimata di maturazione della pensione con il requisito applicabile nell’anno previsto, includendo gli eventuali adeguamenti alla speranza di vita.
Azienda e lavoratore dovrebbero poi mettere per iscritto quale prestazione viene richiesta, quale Fondo interviene e fino a quale data è garantita la copertura. In presenza di carriere miste, contribuzione estera, gestione separata o periodi riscattati, è prudente chiedere una verifica all’INPS o a un professionista abilitato prima di sottoscrivere l’accordo.
La circolare numero 104 del 29 settembre 2026 è quindi soprattutto uno strumento di coordinamento: chiarisce come liquidare le prestazioni per una platea specifica e aggiorna il riferimento ai requisiti futuri. Per chi sta valutando un’uscita dal lavoro, il dato decisivo resta la posizione contributiva individuale, non una regola generale applicata senza controllo.